Corso di formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Che cos’è il RLS e quanti ce ne devono essere?

Il D.lgs. 81/2008 definisce il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza come: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

L’Art. 47 prevede che all’interno di tutte le aziende vi sia la presenza del RLS, per determinare il numero degli RLS da nominare si deve fare riferimento a quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicata, in caso contrario si deve rispettare il seguente rapporto:

a) Un rappresentante nelle aziende, ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori
b) Tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 lavoratori
c) Sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1000 lavoratori. In tali aziende il minimo dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interaziendali o dalla contrattazione collettiva

Quali sono nello specifico i compiti del rappresentante? Il D.lgs. 81/08 non prevede degli obblighi per il RLS, bensì delle attribuzioni che sono elencate nell’Art. 50:

a) Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) È consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
e) Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) Riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
h) Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
j) Partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
k) Fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
l) Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
m) Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

In contenuti della formazione

Per quanto riguarda invece la formazione del RLS, il D.lgs. 81/08 prevede una formazione minima di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica dell’apprendimento.

I contenuti minimi della formazione RLS sono i seguenti:

a) Principi giuridici comunitari e nazionali;
b) Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) Valutazione dei rischi;
f) Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) Nozioni di tecnica della comunicazione.

Aggiornamento

L’aggiornamento dei RLS è regolato dalla contrattazione collettiva nazionale, la quale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.